Il ministro della Salute Roberto Speranza lo scorso 29 gennaio ha firmato due nuove ordinanze, in vigore dal 1° febbraio.
La prima ordinanza del pacchetto per combattere il nuovo coronavirus classifica in zona gialla le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, mentre la seconda indica l’area arancione per la Sicilia e Bolzano e conferma sempre in zona arancione Puglia e Umbria.
Resta il coprifuoco alle 22, non ci si può spostare liberamente fra regioni, ma solo per raggiungere le seconde case o per motivi di lavoro, necessità o salute. Ristoranti e bar sono aperti nelle zone gialle dalle 5 alle 22, mentre sono disponibili sono per asporto nelle zone arancioni. Le visite ad amici e parenti anche in zona gialla sono consentite in ambito regionale una sola volta al giorno, massimo in due persone accompagnate da minori e disabili conviventi. Solo in ambito comunale nelle zone arancioni. Ancora operativa la regola che consente nei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti in zona arancione gli spostamenti entro un raggio di 30 chilometri, ma non verso capoluoghi di provincia. Ecco una serie di domande e risposte per fare chiarezza sui comportamenti da tenere.
A partire dal 1° febbraio sono in area gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.
Si trovano in area arancione: provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria. Nessuna regione o provincia autonoma si trova in zona rossa.
In area gialla è consentito spostarsi tra le ore 5 e le 22, all’interno della propria regione o provincia autonoma. Gli spostamenti verso altre regioni o province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dunque si possono raggiungere le seconde case ubicate fuori regione.
In area arancione, è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22. Gli spostamenti verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dunque si possono raggiungere le seconde case ubicate fuori regione.
COPRIFUOCO
Fino al 5 marzo 2021 resta in vigore il cosiddetto “coprifuoco”. Dalle 22 alle 5 del mattino successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
MUSEI
In area gialla il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre.
In zona arancione il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
TEATRI
Sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività.
RISTORAZIONE
In area gialla è possibile consumare cibi e bevande all’interno di bar, ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25).La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
In area arancione è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, con precise regole: dalle 5 alle 18 senza restrizioni; dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25).La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
CERIMONIE RELIGIOSE
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni. Rispettando distanziamento di almeno un metro, uso della mascherina e disinfezione delle mani all’ingresso. Sono consentite tumulazioni e sepolture, rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
ASSEMBLEE CONDOMINIALI
E’ fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale. La regola vale per zone gialle e arancioni.
VISITE
In zona gialla sono consentite le visite ad amici o parenti, una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata abitata della stessa regione o provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22. Ci si può spostare al massimo in due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
In zona arancione sono consentite le visite ad amici o parenti, una sola volta al giorno e nell’ambito dello stesso comune. C si può spostare tra le ore 5 e le 22, al massimo in due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.
PICCOLI COMUNI
In zona arancione è consentito a chi vive in un comune che ha fino a 5mila abitanti spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio comune (quindi eventualmente anche in un’altra regione o provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.
VISITE A PARENTI O AMICI
Il rientro a casa deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.
SECONDE CASE
Una specifica interpretazione di palazzo Chigi consente dal 16 gennaio 2021, di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle “seconde case”. É dunque possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra regione o provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. la regola vale per le case di proprietà o in affitto lungo, mentre non vale per le locazioni brevi non soggette a registrazione. La casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
VISITE A GENITORI
Fino al 15 febbraio questi spostamenti sono vietati. Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data, a meno non siano approvate nuove disposizioni limitative.
ASSISTENZA
Non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, è necessario ricordare che sono le categorie più vulnerabili e devono essere protette dai contatti il più possibile.
SEPARATI E DIVORZIATI
Sono sempre consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, o per condurli presso di sé, anche tra regioni e tra aree differenti. Indispensabile scegliere il tragitto più breve e rispettare di tutte le eventuali prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del ministero degli Affari esteri per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.
COMMERCIO
Negozi aperti e non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Fanno eccezione farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le regole sono: distanziamento interpersonale, pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura, garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. È inoltre obbligatorio far rispettare le altre misure anti-contagio, come l’ingresso uno alla volta negli esercizi di vicinato (fino a 40 metri quadrati), oltre a un massimo di due operatori e l’accesso regolamentato e scaglionato, in proporzione alla relativa superficie aperta al pubblico, nelle medie e grandi strutture di vendita differenziando, ove possibile, percorsi di entrata e di uscita. É obbligatorio esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Previsto l’uso obbligatorio di mascherine e guanti per i lavoratori e del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso, particolarmente negli esercizi di vendita di generi alimentari e bevande, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, individuare percorsi diversi per entrate e uscite.