Il decreto del 30 dicembre 2021 ha sollevato qualche ambiguità che il ministero della salute ha provato a chiarire divulgando una circolare.
Le novità più importanti riguardano le norme sulla quarantena in Italia e l’introduzione dell’autosorveglianza in caso di contatto stretto con un positivo al covid-19.
L’intoppo è insito nel passaggio che esplicita che “la cessazione della auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test antigenico o molecolare”. Sembrerebbe quindi che il tampone in uscita sia previsto, anche per gli asintomatici. In realtà, l’interpretazione fornita dalla circolare del ministero della Salute è opposta.
Pertanto, il tampone per uscire dall’autosorveglianza dopo cinque giorni dal contatto non è necessario per chi sia rimasto asintomatico. L’ambiguità del decreto, tuttavia, rimane e da più parti si sollevano dubbi sul conflitto delle fonti.
Secondo quanto specificato nel decreto, gli asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose (o booster) oppure la seconda dose da meno di 120 giorni o in alternativa siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni, non sono tenuti alla quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con un positivo. Previsto l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 “fino al decimo giorno successivo dall’ultima data del contatto stretto”. Non viene specificata la durata di questo regime di autosorveglianza, ma si precisa che questi soggetti devono “effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto”.
Nessun riferimento agli asintomatici che sarebbero quindi ‘liberi’ senza bisogno di sottoporsi a tampone. Tuttavia, nel comma “7-ter” ecco spuntare la frase che crea ambiguità: la cessazione “dell’auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati”. Si specifica che “in quest’ultimo caso”, ovvero quello dei centri privati abilitati, “la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza”.
In caso di contatto stretto con un positivo resta l’obbligo di Ffp2 per 10 giorni, mentre viene finalmente specificata la durata dell’autosorveglianza che “termina al giorno 5”. Per il resto la circolare ricalca quanto scritto nel comma “7-bis”, ovvero tampone solo per sintomatici “alla prima comparsa dei sintomi” e nuovo test “se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19”. Interpellato da Qn online, Rezza ha confermato questa versione che risulta quindi – salvo nuove comunicazioni – la corretta interpretazione del decreto: tampone obbligatorio solo per sintomatici, asintomatici fuori dall’autosorveglianza dopo cinque giorni senza bisogno di test, con obbligo di indossare una Ffp2 fino al giorno 10 dal contatto.