Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 105 sul Green pass, varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 luglio e approvato in via definitiva il 15 settembre.
Tra le principali novità introdotte dal decreto che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, l’accesso con il Green pass ai ristoranti al chiuso, agli spettacoli, alle competizioni sportive, ai musei e mostre, piscine e palestre, sagre e fiere, convegni e congressi, ai centri termali e culturali, nonché sale gioco e sale scommesse. Nella fattispecie, il green pass è richiesto per accedere a: feste per cerimonie civili e religiose; Rsa; ristoranti al chiuso; spettacoli aperti al pubblico; eventi sportivi; musei; piscine; palestre; centri benessere; sagre; fiere; convegni; parchi divertimento; centri culturali; sale scommesse; concorsi pubblici. Serve anche per utilizzare i seguenti mezzi di trasporto: aerei; navi e traghetti di trasporto interregionale, tranne nello Stretto di Messina; treni Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che collegano più di due regioni.
La validità del green pass sale da 9 a 12 mesi. I test salivari vengono equiparati ai tamponi e si estende fino al 30 novembre la misura dei tamponi a prezzi calmierati in farmacia (15 euro anziché 22 per gli adulti, 8 euro per gli under 18).
’obbligo di green pass per l’accesso a scuole e università è in vigore fino al 31 dicembre. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere il pass. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. L’obbligo riguarda non soltanto il personale scolastico ma chiunque debba accedere negli istituti, compresi i genitori.
Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, la certificazione verde diventa obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro. L’obbligo i esibire il certificato verde riguarda tutti i lavoratori: i privati; il personale delle amministrazioni pubbliche; il personale di autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi costituzionali. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Il decreto introduce anche una norma ad hoc per l’accesso a tribunali e uffici giudiziari: il green pass dovranno averlo i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e onorari, gli avvocati e i procuratori dello Stato e i componenti delle commissioni tributarie. Ma le disposizioni, recita il decreto, “non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia, testimoni e parti del processo”.
Al datore di lavoro spetta organizzarsi per i controlli, entro il 15 ottobre, pena una multa fra i 400 e i 1.000 euro. Il dipendente sorpreso sul luogo di lavoro avendo violato l’obbligo di pass, avrà un’ammenda fra i 600 e i 1.500 euro. La validità del green pass potrà essere verificata, nel privato, con la app ‘VerifiCa19’ mentre nel pubblico il premier, su proposta dei ministri per la Pa e della Salute, potrà definire delle linee guida “per la omogenea definizione delle modalità organizzative”.
Coloro che essendo sprovvisti di green pass, non si recheranno al lavoro, vengono considerato assenti ingiustificati e fin dal primo giorno di assenza, avranno lo stipendio sospeso. Nel settore pubblico, dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro viene sospeso fino a presentazione del pass. Nessuna conseguenza disciplinare comunque, sia nel pubblico che nel privato. Nelle aziende con meno di 15 dipendenti sarà possibile sostituire temporaneamente chi è senza certificato.
Resta ancora da capire se i lavoratori sprovvisti di green pass potranno lavorare in smart working, anche se la linea del governo pare essere chiara: la mancanza di certificazione non può trasformarsi in un diritto a lavorare da remoto. Tuttavia, secondo fonti di Palazzo Chigi, se per esigenze di ufficio il datore di lavoro chiede al dipendente di lavorare in smart working, il green pass non è richiesto. Il certificato, infatti, non serve per lavorare ma solo per accedere al luogo di lavoro.
La certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.
Si può ottenere il pass attraverso Immuni, dotata di una funzione che consente di scaricare la certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o sms ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Con App IO, attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria certificazione direttamente dal messaggio.
Attivo anche il sito dedicato del governo (www.dgc.gov.it) da dove è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire il pass. In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria tessera sanitaria (o in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) e il codice (AUTHCODE) ricevuto via email o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione sanitaria. Altra opzione è accedere al proprio Fascicolo sanitario elettronico regionale.
In caso di difficoltà ad accedere alla certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno recuperare la certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Porta con te il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria che dovrai mostrare loro. La certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale.
Chi non dovesse rispettare le nuove norme, rischia una multa dai 400 ai 1000 euro, tenendo conto che la mancata presentazione della certificazione sarà considerata assenza ingiustificata dal lavoro e, dopo il quinto giorno, scatterà la sospensione senza stipendio.